Art. 11.
(Servizio per le informazioni e la sicurezza militare).

      1. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) assolve i compiti relativi alla sicurezza militare e all'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito

 

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delle Forze armate attribuite al Ministro della difesa dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro della difesa stabilisce l'ordinamento del SISMI e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e ne assicura il coordinamento funzionale con il Dipartimento.
      3. Il direttore del SISMI è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previo parere del CISI e del Comitato parlamentare.
      4. Gli altri funzionari previsti dalle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa su parere conforme del CISI.
      5. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o corpo armato dello Stato agiscono in stretto collegamento con il SISMI.
      6. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.